SCORRI PER LEGGERE

DETRAZIONE

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie è stata introdotta dalla legge 449/1997. Allo scadere del periodo di “promozione”, il 1° gennaio 2016 (salvo ulteriori proroghe), il bonus fiscale tornerà alla vecchia aliquota (36%) e al precedente tetto di spesa (48mila euro).

REGOLE DEL BONUS

Uno sconto dall’Irpef pari al 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione.
• importo max di spesa: € 96.000 (+ € 10.000 per l’acquisto di mobili).
• importo max di detrazione: € 48.000, cioè il 50% di 96.000 (+ 5.000 per i mobili).
L’importo dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo ed è detraibile in:
• 10 anni per tutti i contribuenti indipendentemente dall’ età.

BENEFICIARI

Tutte le persone fisiche che:
• ristrutturano un immobile posseduto a qualsiasi titolo (cioè i proprietari ma anche chi è in affitto o in usufrutto) ;
• acquistano un immobile ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative.

ATTIVITA' E SPESE AMMESSE

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, per quanto riguarda le seguenti spese:
• progettazione, consulenza, perizie;
• esecuzione dei lavori;
• acquisto dei materiali;
• messa in regola degli impianti elettrici e degli impianti a metano;
• relazione di conformità dei lavori;
• imposte e altri costi burocratici (Iva, imposta di bollo, concessioni, autorizzazioni e denuncia di inizio lavori);
• oneri di urbanizzazione;
• acquisto di mobili destinati all’abitazione da ristrutturare.

PROCEDURA

Nessun adempimento preventivo, essendo stato abolito l’obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara. Occorre però sempre essere in possesso degli altri documenti eventualmente necessari per l’attività edilizia (Dia/Scia, concessione edilizia ecc.), da esibire in caso di verifica.
Tutti i pagamenti all’impresa che svolge i lavori devono avvenire tramite bonifico bancario dal quale risulti la specifica causale del versamento e il codice fiscale di entrambe le parti (le banche hanno appositi moduli per questo tipo di bonifico).
E’ importante conservare:
• le fatture o le ricevute fiscali per gli acquisti e le prestazioni detraibili;
• le ricevute dei bonifici come prova del pagamento.

LE ALTRE NOVITA'

Negli ultimi anni sono state introdotte alcune novità ed è stata semplificata la procedura per ottenere il bonus:
• la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (per tutta Italia) non è più obbligatoria;
• il costo della manodopera non deve più essere riportato in fattura come voce separata;
• sui bonifici effettuati per pagare lavori la banca applica una ritenuta fiscale del 4% anziché del 10% (per il contribuente non cambia nulla, la novità riguarda le imprese edili che si vedranno accreditata una somma con una minore decurtazione);
• in caso di vendita di un immobile ristrutturato, la detrazione delle rate residue può restare al venditore o essere trasferita al compratore, su decisione delle parti. L’opzione deve essere espressa col rogito notarile. Prima l’agevolazione veniva obbligatoriamente trasferita all’acquirente (e la regola vale ancora per gli atti stipulati prima del 16 settembre 2011).

Gli interventi che danno diritto alla detrazione

La spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti a legna e pellet di Farolfi Casa può rientrare tra gli interventi che danno diritto alla detrazione nel caso si tratti di opere finalizzate al risparmio energetico.
Qui di seguito, sono elencati i prodotti che rientrano in questa tipologia, in quanto si tratta di “generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che, in condizione di regime, presentano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%” (art. 1 lettera g del Decreto Ministeriale 15/02/92 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09/05/92 N. 107).
STUFE A LEGNA;
STUFE A PELLET;
INSERTI PER STUFE A LEGNA E PELLET;
CUCINE A LEGNA;
TERMOPRODOTTI A LEGNA E PELLET;

GLI ADEMPIMENTI

Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:
le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa;
la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:
– la causale del versamento: saldo fornitura caminetto/stufa (fattura n° ___ del ___) ai sensi della legge 449/97 art.1 (sconto IRPEF per interventi sul patrimonio edilizio);
–  il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione;
–  il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore).
La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere anche da lui eseguiti e le fatture devono essere anche a lui intestate).